2.
Il modello istituzionale
2.1.
Tutte
le istituzioni debbono
essere in grado di esercitare un potere decisionale effettivo, che va
garantito a chi lo conquista democraticamente. Le istituzioni non
possono tuttavia essere sfruttate per limitare o impedire a chi è
risultato minoritario nel gioco democratico l'esercizio dei suoi
diritti di critica e di proposta alternativa.
2.2.
La
Giustizia deve
esercitare con efficienza, nei modi opportuni e nei tempi più
rapidi, le prerogative che le vengono attribuite, avendo come
obiettivo l'interesse comune e quello di ciascun individuo,
garantendo sempre nel processo penale la presunzione di innocenza.
La giustizia deve essere affidabile, e chi la esercita non
può non essere responsabile
dei
modi
in
cui la esercita. Nel suo rapporto con la politica, la giustizia deve
anche avere il compito di controllare i comportamenti individuali, ma
senza invadere le prerogative di chi ha ricevuto un mandato politico
dai cittadini. Tali prerogative non possono tuttavia proteggere chi
riveste ruoli istituzionali da indagini riservate volte a rendere
effettiva la trasparenza di comportamenti che rivestano carattere di
pubblico interesse, o che abbiano rilevanza economica per gli
interessati, senza mai interferire nella loro vita privata.
2.3.
Lo Stato,
inteso come organizzazione istituzionale centrale, nazionale, deve
esercitare con la massima efficienza il suo monopolio su ordine
pubblico, giustizia, difesa e politica estera, nonché imposizione e
riscossione fiscale di competenza. I costi delle Istituzioni Statali
vanno coperti da una specifica
imposizione fiscale
a copertura delle sole
spese di competenza statale.
Lo Stato deve gestire questi settori nell'interesse di tutti i
cittadini, con
il minimo della spesa ed il massimo del servizio reso.
Lo Stato inoltre deve poter disporre in
maniera limitata
e
trasparente
di fondi perequativi e di sostegno per far fronte a calamità
naturali ed alle esigenze di sostegno alla spesa pubblica dei
territori italiani economicamente più deboli. Lo Stato è inoltre
sovrano nella sua politica monetaria e finanziaria, ove tale
sovranità non sia stata delegata ad istituzioni federali europee.
2.4
Le
Istituzioni pubbliche di interesse locale, strutturate secondo il
dettato costituzionale, debbono essere responsabili solo
e soltanto
delle funzioni territoriali di pubblico interesse, quali la gestione
dei suoli, delle acque, delle infrastrutture urbanistiche e viarie,
della distribuzione di energia e delle infrastrutture di
telecomunicazione a carattere territoriale aventi carattere di
monopolio
naturale,
oltre che
della
pubblica sicurezza a carattere locale. Ove
tali infrastrutture, monopolistiche per loro stessa natura, eccedano
i limiti di una comunità locale istituzionalizzata, la competenza
ricade sullo Stato nazionale. I costi legati a tali istituzioni
debbono essere a carico della società civile di pertinenza, coperti
da imposizione fiscale locale finalizzata. Lo
Stato non deve erogare finanziamenti alle istituzioni locali
se non nei casi limitati di contribuzione perequativa di cui al punto
precedente.
2.5
Nella sanità, nell’istruzione, nell’energia, nella previdenza
sociale, settori in cui lo Stato deve fare
da garante,
ma che nello stesso tempo debbono essere aperti all’iniziativa
privata, lo Stato deve distinguere nettamente la funzione di
controllo da quella eventuale, ma non desiderabile, di finanziatore
e/o di competitore. Lo Stato finanziatore e competitore deve :
a)
fare inequivocabile chiarezza sui propri ambiti e limiti di
intervento
b)
stabilire delle regole valide per tutti i partecipanti, senza
eccezioni
L’intervento
dello Stato come finanziatore e come competitore deve essere ispirato
da evidenti, non facilmente opinabili ragioni, per meglio tutelare
necessità sociali, ambientali, energetiche, economiche e culturali.
Lo stato deve controllare che l’ambiente sia salvaguardato, e deve
agire, anche a livello internazionale, per ottenere questo obiettivo.
Lo Stato deve regolare, ma prima di tutto garantire, la libertà di
iniziativa privata di cittadini ed imprese, garantendo la tutela dei
loro diritti fondamentali (in particolare quelli interessati dal suo
monopolio).
2.6.
Gli
enti pubblici e le amministrazioni sono al servizio di cittadini ed
imprese.
Le
amministrazioni sono tenute a rendere trasparente, anche nel
linguaggio, la motivazione ed il processo relativo ad ogni decisione
ed atto pubblico, che devono rispondere a logiche pubbliche e non
autoreferenziali; devono garantire ai cittadini ed alle imprese il
controllo e l’intervento sulle pratiche che li riguardano; devono
mettersi al servizio dei provvedimenti politici e non bloccarli o
ricattarli. Le amministrazioni devono rimborsare i cittadini e le
imprese che abbiano subito un danno per dolo, colpa o semplice
negligenza.
2.7
Ogni adempimento richiesto ai cittadini ed alle imprese da parte
della Pubblica Amministrazione, sia essa statale o locale, deve
uniformarsi al principio della indispensabilità
dell'adempimento, che in nessun caso deve essere motivato da sfiducia
preventiva nei confronti del cittadino o dell'impresa, e deve basarsi
sulla necessità indispensabile della Pubblica Amministrazione di
acquisire informazioni che questa non possa acquisire diversamente.
Il numero complessivo di adempimenti richiesti a cittadini ed imprese
va reso minimo e non deve costituire un costo a carico di cittadini
ed imprese.
Il
principio ispiratore che deve guidare ogni Pubblica Amministrazione
deve essere quello di informare chiaramente, esaustivamente e
nominativamente cittadini ed imprese in merito alle regole, sempre
motivate, per l'esercizio di qualsiasi attività privata o d'impresa
che abbia impatto sul resto della società civile, affidando alla
responsabilità diretta di cittadini ed imprese il rispetto delle
regole ed informando sulle sanzioni corrispondenti alla loro
inosservanza.
La
Pubblica Amministrazione ha il dovere
non derogabile
di esercitare un controllo a campione su cittadini ed imprese,
applicando sanzioni significative a quanti abbiano palesemente e
volutamente ignorato le regole, mentre va usato il criterio della
collaborazione e del ravvedimento operoso nei confronti di quanti
abbiano violato in parte tali regole per incomprensione o comunque
non per scelta dolosa.