martedì 22 luglio 2014

PER UNA POLITICA ALTERNATIVA - Il modello istituzionale

2. Il modello istituzionale

2.1. Tutte le istituzioni debbono essere in grado di esercitare un potere decisionale effettivo, che va garantito a chi lo conquista democraticamente. Le istituzioni non possono tuttavia essere sfruttate per limitare o impedire a chi è risultato minoritario nel gioco democratico l'esercizio dei suoi diritti di critica e di proposta alternativa.

2.2. La Giustizia deve esercitare con efficienza, nei modi opportuni e nei tempi più rapidi, le prerogative che le vengono attribuite, avendo come obiettivo l'interesse comune e quello di ciascun individuo, garantendo sempre nel processo penale la presunzione di innocenza. La giustizia deve essere affidabile, e chi la esercita non può non essere responsabile dei modi in cui la esercita. Nel suo rapporto con la politica, la giustizia deve anche avere il compito di controllare i comportamenti individuali, ma senza invadere le prerogative di chi ha ricevuto un mandato politico dai cittadini. Tali prerogative non possono tuttavia proteggere chi riveste ruoli istituzionali da indagini riservate volte a rendere effettiva la trasparenza di comportamenti che rivestano carattere di pubblico interesse, o che abbiano rilevanza economica per gli interessati, senza mai interferire nella loro vita privata.

2.3. Lo Stato, inteso come organizzazione istituzionale centrale, nazionale, deve esercitare con la massima efficienza il suo monopolio su ordine pubblico, giustizia, difesa e politica estera, nonché imposizione e riscossione fiscale di competenza. I costi delle Istituzioni Statali vanno coperti da una specifica imposizione fiscale a copertura delle sole spese di competenza statale. Lo Stato deve gestire questi settori nell'interesse di tutti i cittadini, con il minimo della spesa ed il massimo del servizio reso. Lo Stato inoltre deve poter disporre in maniera limitata e trasparente di fondi perequativi e di sostegno per far fronte a calamità naturali ed alle esigenze di sostegno alla spesa pubblica dei territori italiani economicamente più deboli. Lo Stato è inoltre sovrano nella sua politica monetaria e finanziaria, ove tale sovranità non sia stata delegata ad istituzioni federali europee. 
 
2.4 Le Istituzioni pubbliche di interesse locale, strutturate secondo il dettato costituzionale, debbono essere responsabili solo e soltanto delle funzioni territoriali di pubblico interesse, quali la gestione dei suoli, delle acque, delle infrastrutture urbanistiche e viarie, della distribuzione di energia e delle infrastrutture di telecomunicazione a carattere territoriale aventi carattere di monopolio naturale, oltre che della pubblica sicurezza a carattere locale. Ove tali infrastrutture, monopolistiche per loro stessa natura, eccedano i limiti di una comunità locale istituzionalizzata, la competenza ricade sullo Stato nazionale. I costi legati a tali istituzioni debbono essere a carico della società civile di pertinenza, coperti da imposizione fiscale locale finalizzata. Lo Stato non deve erogare finanziamenti alle istituzioni locali se non nei casi limitati di contribuzione perequativa di cui al punto precedente.

2.5 Nella sanità, nell’istruzione, nell’energia, nella previdenza sociale, settori in cui lo Stato deve fare da garante, ma che nello stesso tempo debbono essere aperti all’iniziativa privata, lo Stato deve distinguere nettamente la funzione di controllo da quella eventuale, ma non desiderabile, di finanziatore e/o di competitore. Lo Stato finanziatore e competitore deve :
a) fare inequivocabile chiarezza sui propri ambiti e limiti di intervento
b) stabilire delle regole valide per tutti i partecipanti, senza eccezioni
L’intervento dello Stato come finanziatore e come competitore deve essere ispirato da evidenti, non facilmente opinabili ragioni, per meglio tutelare necessità sociali, ambientali, energetiche, economiche e culturali. Lo stato deve controllare che l’ambiente sia salvaguardato, e deve agire, anche a livello internazionale, per ottenere questo obiettivo. Lo Stato deve regolare, ma prima di tutto garantire, la libertà di iniziativa privata di cittadini ed imprese, garantendo la tutela dei loro diritti fondamentali (in particolare quelli interessati dal suo monopolio).

2.6. Gli enti pubblici e le amministrazioni sono al servizio di cittadini ed imprese.
Le amministrazioni sono tenute a rendere trasparente, anche nel linguaggio, la motivazione ed il processo relativo ad ogni decisione ed atto pubblico, che devono rispondere a logiche pubbliche e non autoreferenziali; devono garantire ai cittadini ed alle imprese il controllo e l’intervento sulle pratiche che li riguardano; devono mettersi al servizio dei provvedimenti politici e non bloccarli o ricattarli. Le amministrazioni devono rimborsare i cittadini e le imprese che abbiano subito un danno per dolo, colpa o semplice negligenza.

2.7 Ogni adempimento richiesto ai cittadini ed alle imprese da parte della Pubblica Amministrazione, sia essa statale o locale, deve uniformarsi al principio della indispensabilità dell'adempimento, che in nessun caso deve essere motivato da sfiducia preventiva nei confronti del cittadino o dell'impresa, e deve basarsi sulla necessità indispensabile della Pubblica Amministrazione di acquisire informazioni che questa non possa acquisire diversamente. Il numero complessivo di adempimenti richiesti a cittadini ed imprese va reso minimo e non deve costituire un costo a carico di cittadini ed imprese.

Il principio ispiratore che deve guidare ogni Pubblica Amministrazione deve essere quello di informare chiaramente, esaustivamente e nominativamente cittadini ed imprese in merito alle regole, sempre motivate, per l'esercizio di qualsiasi attività privata o d'impresa che abbia impatto sul resto della società civile, affidando alla responsabilità diretta di cittadini ed imprese il rispetto delle regole ed informando sulle sanzioni corrispondenti alla loro inosservanza. 
 
La Pubblica Amministrazione ha il dovere non derogabile di esercitare un controllo a campione su cittadini ed imprese, applicando sanzioni significative a quanti abbiano palesemente e volutamente ignorato le regole, mentre va usato il criterio della collaborazione e del ravvedimento operoso nei confronti di quanti abbiano violato in parte tali regole per incomprensione o comunque non per scelta dolosa.

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